DIDATTICA PARENTALE

A cura della Dottoressa Cristiana Maria Giungato

L’ articolo 34 della Costituzione italiana recita:

“La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.”
 
 
Per i soggetti affetti da patologie gravi che non posso garantire la minima frequenza scolastica obbligatoria per il raggiungimento della promozione di conseguenza dei titoli, è stata istituita un tipo di didattica “alternativa”, ed è l’istruzione parentale, anche conosciuta come scuola familiare, paterna o indicata con termini quali: homeschooling home education. Il significato di tute queste espressioni è la scelta consapevole della famiglia di provvedere direttamente all’educazione dei propri figli, e per attuarla, dovranno rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina un’apposita dichiarazione, da rinnovare annualmente, circa il possesso delle capacità tecniche ed economiche per provvedere all’insegnamento parentale. Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarsene.

L’ordinamento italiano rende obbligatoria l’istruzione dai 6 ai 16 anni ma non la frequentazione di una scuola pubblica né privata. 

Durante il periodo di didattica parentale lo studente non perderà più ore di scuola per le necessità del gruppo classe ma il tempo verrà ottimizzato secondo le sue esclusive necessità A garanzia dell’assolvimento dell’istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all’anno scolastico successivo in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo d’istruzione. L’esame dovrà svolgersi entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Per quanto concerne il superamento degli esami e quindi dell’ammissione alla classe successiva, il DM n.5 del 2021 art. 4 è piuttosto chiaro in proposito poiché prevede che per superare l’esame il candidato debba conseguire un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove. Inoltre, nel caso di assenza non giustificata anche ad una sola delle prove, il candidato dovrà essere considerato come non ammesso alla classe successiva. Il controllo non è competenza unica del dirigente scolastico ma anche del sindaco stesso della regione interessata. Dopo aver stabilito gli obiettivi e stilato delle regole, si dovrà scegliere quale tra i metodi utilizzare: 
 
  • il metodo tradizionale, basato sulla ripetizione e l’apprendimento attraverso libri e lezioni;
  • Il metodo Montessori, basato sull’apprendimento attraverso l’esperienza diretta;
  • il metodo Waldorf, basati sull’arte e la creatività
 
Ad ogni modo, qualunque sia il metodo scelto, è importante impostare un piano di lavoro strutturato, stabilire dei tempi di lezione e delle pause, organizzare gli argomenti in modo logico e pianificare dei test per verificare i progressi e preparali all’esame annuale. In tema di obbligo d’istruzione, è opportuno ricordare che ai sensi dell’articolo 14 comma 7 del D.P.R. 122/2009, le Istituzioni Scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al limite della frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo, dato che l’alunno deve raggiungere i risultati di apprendimento previsti. In Italia non esistono regole specifiche per la didattica parentale; per quel che riguarda gli orari, gli ambienti e i metodi di insegnamento, le famiglie hanno libertà di scelta, posso organizzarsi a seconda delle loro esigenze. 

L’unica regola da seguire riguarda il passaggio da un grado scolastico all’altro e fare richiesta di esame alla dirigenza scolastica della propria zona geografica e presentare, nei tempi stabiliti dalla stessa, il programma formativo proposto ai bambini durante l’anno. Spesso l’homeschooling viene scelto dalle famiglie con bambini che hanno necessità particolari, disabilità gravi o patologie che rendono difficile la frequentazione di un ambiente scolastico. 
 
La didattica parentale ha dei pro e dei contro come ogni tipo di istruzione, analizziamoli insieme. Sicuramente va riconosciuta la possibilità di adattare al massimo e personalizzare le modalità di insegnamento alle caratteristiche e predisposizioni dei bambini e ragazzi. Inoltre fare scuola a casa permette di gestire in modo più flessibile gli impegni e le dinamiche familiari, senza dover sottostare ad orari fissi. Anche la minore frustrazione e la gestione delle difficoltà emotive che molti bambini vivono nell’andare a scuola, migliora con questo tipo di istruzione, anche se il non vivere il contesto scolastico, con tutte le sensazioni che genera, riduce la possibilità di affrontare paure e situazioni importanti per la crescita dell’individuo. Inoltre, si limita fortemente la capacità di socializzare e il contatto con i pari che a scuola prende vita ed è fondamentale per lo sviluppo, insieme alla relazione con una figura di riferimento al di fuori del contesto familiare, come ad esempio l’insegnante. Ovviamente questi pro e contro sono generici e non sempre si verificano; la scelta dell’ homeschooling è delicata e tante sono le variabili da considerare sia personali che familiari e con l’approccio giusto può essere una esperienza gratificante sei per i genitori che per i bambini, offrendo loro la possibilità di creare un ambiente educativo personalizzato e stimolante. 
 
La differenza tra istruzione domiciliare e istruzione parentale è che:
 
  • la domiciliare si attiva su richiesta dei genitori e con una certificazione medica in cui si dichiara che l’alunno, per effetto di una grave patologia, non può frequentare la scuola; verrà comunque considerato iscritto e sarà seguito, nei modi da concordare con le famiglie, dagli stessi insegnanti della classe. Certamente può rifiutare il servizio.
 
  • L’istruzione parentale, non richiede nessuna motivazione o certificazione, e non è necessario avere rapporti con la scuola ma è la famiglia che dovrà provvedere interamente all’istruzione del proprio figlio; questo tipo di didattica include l’obbligo di sostenere, a fine anno, un esame che permetterà l’accesso all’anno scolastico successivo.
 
 
Riferimenti normativi:
 
– Costituzione, art.30: “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”.
 
– Costituzione, art. 34: “l’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita”.
 
– Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9: “Ai minori handicappati soggetti all’obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l’educazione e l’istruzione scolastica”.
 
– Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2: “I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità”. 
 
– Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1: “Alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:
a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui e’ rivolto l’obbligo di istruzione”.
 
– Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4: “Le famiglie che – al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”. Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici”.
 
– Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età”.
 
– Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23 ” In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilita’ genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente  scolastico  del territorio di residenza. Tali  alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneita’ per il passaggio alla classe successiva in qualita’ di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione”.

 

Per ulteriori informazioni o approfondimenti potete scrivere a pandasbge@gmail.com – la D.ssa Giungato vi risponderà sul tema SCUOLA

Condividi questo post

Altri Articoli

News

DIDATTICA PARENTALE

A cura della Dottoressa Cristiana Maria Giungato L’ articolo 34 della Costituzione italiana recita: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno

News

Le ASSOCIAZIONI Italiane per PANS PANDAS

In qualità di Presidente dell’Associazione Genitori  Pans Pandas  BGE ODV ho predisposto il presente comunicato perchè ritengo utile e necessario distinguere le attività dell’Associazione Genitori